Acquisizione di Aziende.
Solitamente chi si impegna nelle acquisizioni societarie deve mettere a budget costi rilevanti.
Penso in particolare alla fase del processo di acquisizione denominata due diligence.
Per non parlare di tutta l’attività di negoziazione preliminare tra le Parti.
E’ normale, quindi, che il compratore prema affinchè le trattative siano in esclusiva.
Per garantirsi ciò, ci sono due possibilità:
- sottoscrivere un autonomo accordo di esclusività;
- inserire una clausola ad hoc nell’accordo di riservatezza (NDA) o nella lettera d’intenti (LOI).
Con questi accordi si intende “congelare” la possibilità per il venditore di contrattare con altri o di essere informato qualora questi riceva altre offerte durante la trattativa.
Dal punto di vista del venditore, bisogna riconoscere che la rinuncia ad altre opportunità richiede una notevole fiducia circa il buon esito delle trattative.
Un impegno vincolante, ma…
E’ nota a tutti la natura non vincolante (non-binding) della lettera d’intenti.
Essa infatti ha solo la finalità di mettere in chiaro gli elementi chiave della trattativa e di incanalare la negoziazione verso le ulteriori fasi del processo di acquisizione (due diligence e negoziazione contratto).
Quando prevista, tuttavia, la clausola di esclusività è una pattuizione vincolante.
E ciò al pari della riservatezza sulla documentazione che verrà trasmessa nel corso della due diligence successiva.
Il contenuto dell’accordo
E’ importante:
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prevedere le condotte vietate e le loro conseguenze
Si pensi, ad esempio i) all’immediata interruzione delle trattative con altri soggetti o ii) al divieto di sollecitare nuovi potenziali acquirenti, né di iii) accettare altre proposte durante la vigenza dell’accordo, fatto salvo l’obbligo di informativa sulle offerte ricevute.
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prevedere i soggetti a cui si applica tale obbligo
Sembra banale ricordare l’importanza di non divulgare informazioni a terzi interessati, nonché di garantire che le informazione sull’esistenza della trattativa siano limitate agli apicali della azienda target, affinchè questi siano vincolati a suddetto tale obbligo.
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Prevedere quale tipo di operazione sarà preclusa durante la vigenza dell’accordo
Sarebbe opportuno indicare analiticamente le operazioni escluse, ad esempio:
- la cessione delle partecipazioni della società target,
- la cessione dell’azienda o di rami d’azienda, nonchè
- eventuali operazioni di scissione o fusione
Altrettanto importanti deve ritenersi la cessione di singoli beni o rapporti giuridici fondamentali per la conduzione dell’attività della target (licenze, contratti con clienti o fornitori rilevanti, marchi, stabilimenti o beni immobili essenziali, etc.).
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prevedere una limitazione temporale
Il venditore, dal canto suo, insisterà affinchè l’esclusiva si riduca ad un tempo ragionevole per la conclusione dell’accordo.
Vorrà altresì prevedere la facoltà di recedere qualora la trattativa non sia per lui soddisfacente.
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Prevedere una clausola che disciplini l’inadempimento all’esclusiva.
Sarebbe opportuno che il compratore prevedesse una clausola per disciplinare l’inadempimento oppure una penale.
Quest’ultima ipotesi normalmente viene seccamente respinta dal venditore.
Si preferisce piuttosto inserire delle mere “clausole di stile” che consentano in via teorica di procedere ad una richiesta di risarcimento del danno.
Va detto, infatti, che nella mia esperienza il clima con cui si discutono le acquisizioni di azienda è di reciproca collaborazione.
Seppure con opposte esigenze, le Parti cercano di cooperare per raggiungere la conclusione dell’operazione.
Questo naturalmente a meno che non insorgano dei problemi sostanziali (che possono accadere anche poco prima del Closing).
Va detto comunque che le controversie vengono quasi sempre risolte in via bonaria, anche per non pregiudicare una possibile ripresa futura delle trattative.
Finchè si discute di diritti disponibili, è la cosa migliore.
Avv. Giuseppe Bellini
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