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Divieto di concorrenza: come opera nella cessione di aziende?

divieto di concorrenza

Divieto di concorrenza.

Nella cessione di aziende è molto importante regolare il rapporto con il / i soggetto/i cedente/i.

Per quale motivo?

Se sul momento è ragionevole immaginarsi che il venditore intenda godersi i proventi della cessione, non sempre è altrettanto chiaro individuare quello che il cedente potrà fare in seguito.

Si consideri che, nella maggior parte dei casi, al venditore è richiesto di sostenere un periodo di transizione per garantire un passaggio di consegne.

Ecco quindi che è il codice civile (art 2557 cod. civ). a prevedere in maniera chiara una disciplinata denominata “divieto di concorrenza”.

La ratio della norma è quella di contemperare due opposte esigenze:

  • tutelare l’acquirente dell’Azienda dal rischio che l’alienante tenti di sviarne la Clientela;
  • consentire all’alienante di poter comunque esercitare una attività imprenditoriale anche dopo la cessione.

La norma prevista dal Codice civile (Art 2557)

[I]. Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta

Chi aliena l’azienda, quindi, per un periodo di 5 anni, non può intraprendere una nuova attività idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Si badi bene che:

  • il divieto di concorrenza opera con riferimento alle nuove attività

Non si riferisce quindi alle attività pre-esistenti, né a singoli comportamenti anti-concorrenziali posti in essere dall’imprenditore.

  • Il divieto si applica anche nel caso in cui l’attività concorrente sia esercitata da un prestanome.

Naturalmente con tutte le difficoltà relative all’onere probatorio a carico di propone una eventuale azione.

Sono previsti dei limiti?

[II]. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. [III]. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Le Parti possono liberamente determinare l’esistenza e l’ampiezza del divieto di concorrenza.

Possono quindi decidere di:

  • escluderlo

Ipotesi mai vista in diversi anni di esperienza sul “campo”.

  • limitarlo

Solitamente le limitazioni sono territoriali.

Viene consentito di poter operare in certi territori dove evidentemente non c’è alcun timore od interesse circa l’effettività della concorrenza.

  • ampliarlo.

In ogni caso, il divieto non potrà:

  1. essere tale da precludere all’alienante l’esercizio di ogni attività professionale
  2. dovrà essere contenuto nel limite temporale di 5 anni.

 [IV]. Nel caso di usufrutto [2561] o di affitto [2562] dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto.

 [V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse [2135 2], quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Il divieto di concorrenza si applica altresì, per effetto della previsione di cui al co. 4, anche nel caso in cui l’azienda venga data in usufrutto o concessa in affitto.

La Suprema Corte ha poi stabilito come il divieto si applichi anche nel caso in cui l’azienda sia oggetto di trasferimento di partecipazioni sociali[1].

Che fare in caso di inadempimento?

In caso di violazione del divieto da parte dell’alienante, l’acquirente potrà:

  • chiedere il risarcimento del danno,
  • la risoluzione del contratto per inadempimento
  • esercitare l’azione inibitoria nei confronti dell’alienante.

Sebbene il divieto di concorrenza sia previsto normativamente, si è soliti far sottoscrivere alle Parti coinvolte uno specifico accordo volto a disciplinare questo aspetto.

La definizione dei limiti di applicabilità di questi accordi è un elemento di negoziazione importante.

A livello pratico, esso dev’essere negoziato congiuntamente alla gestione della transizione  post-acquisizione.

Avv. Giuseppe Bellini

***

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Bellini Business Lawyers – Studio di Avvocati d’Affari

[1] Cassazione civile, sez. I, 19/11/2008,  n. 27505, Soc. Serigraf  C.  Colombo e altro – Fonti: Diritto e Giustizia online 2008  Giust. civ. 2009, 2, 315

Qualora il giudice, analizzando il caso concreto, accerti che con il trasferimento di partecipazioni si sia realizzata la sostanziale sostituzione di un soggetto ad un altro all’interno dell’azienda.

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